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D.P.R. 19/04/2005 n. 1702. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. 3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. Art. 227 - Documenti da fornirsi al collaudatore 1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione trasmette all'organo di collaudo, entro centoventi giorni dalla data di ultimazione dei lavori, oltre alla documentazione relativa al conto finale a) copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonchè dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute b) originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto. 2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione trasmette all'organo di collaudo a) copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonchè delle eventuali varianti approvate b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo f) verbali di prova sui materiali, nonchè le relative certificazioni di qualità. 3. All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato. 4. Ferma restando la responsabilità dell'organo di collaudo, nel custodire la documentazione ricevuta in originale, il responsabile del procedimento custodisce la copia conforme. Art. 228 - Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi 1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento per l'esecuzione, nonchè l'autorità che gli ha attribuito l'incarico. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinchè intervengano alle visite di collaudo. 2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo. 3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore. 4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo. Art. 229 - Estensione delle verificazioni di collaudo 1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. 2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore, al responsabile del procedimento per l'esecuzione e all'autorità che gli ha affidato l'incarico, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, l'autorità che ha affidato l'incarico, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali revoca l'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. 4. L'Amministrazione può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto. Art. 230 - Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo 1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore. Art. 231 - Processo verbale di visita 1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni a) la località e la provincia b) il titolo dell'opera o del lavoro c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni e) l'importo delle somme autorizzate f) le generalità dell'appaltatore g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe i) la data e l'importo del conto finale l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori m) i giorni della visita di collaudo n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. 2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale. 3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza. 4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori. Detti processi verbali sono, inoltre, firmati dagli assistenti che hanno collaborato nell'esecuzione dei lavori. 5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita. Art. 232 - Relazioni 1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento a) se il lavoro sia o no collaudabile b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile d) le modificazioni da introdursi nel conto finale e) il credito liquido dell'appaltatore. 2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva. 3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede. Art. 233 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione 1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. 2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce all'Amministrazione e al responsabile del procedimento per l'esecuzione, presentandogli le sue proposte. Art. 234 - Difetti e mancanze nell'esecuzione 1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 239. 2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. 3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore. Art. 235 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato 1. Qualora esistano eccedenze su quanto autorizzato ed approvato, comunicate dall'appaltatore in sede di collaudo, pena la decadenza di ogni eventuale diritto di risarcimento, o rilevate dall'organo di collaudo, quest'ultimo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce all'autorità che gli ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. 2. Nel caso in cui l'autorità ritenga che le lavorazioni riguardanti l'eccedenza siano meritevoli di collaudo, l'organo di collaudo accerta e segnala l'utilità delle stesse in rapporto all'opera e all'arricchimento intervenuto. La valutazione dell'arricchimento è effettuata con le modalità previste dall'articolo 173, comma 6, con esclusione della quota di utili per l'impresa, nonchè delle somme per interessi e rivalutazione monetaria.
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